LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo II
 Adempimenti per l'esercizio della pesca
Art. 27
 (Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)
1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:
a) per effettuare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;
b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.
(1)
2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:
a) a una giornata ripetibile per massimo dieci volte l'anno, anche non consecutive;
b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori sei volte l'anno, anche non consecutive.
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.
5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno previo pagamento del canone annuale.
6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:
a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;
b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;
c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;
d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;
e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
10. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;
d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;
f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.
11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;
b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;
c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva di cui ai commi 4 e 5.
(5)
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.
14 bis.  
( ABROGATO )
14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
6Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
7Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 28
 (Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)
1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua:
a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;
b) la durata dell'attività;
c) le specie ittiche oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva;
d) eventuali prescrizioni per la conservazione di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;
f) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.
Art. 29
 (Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:
a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del Codice civile , con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 153/2004 .
4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
6. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca professionale;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.
7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:
a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;
b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 30
 (Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura)
1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.
2. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, è rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.
3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.
Art. 31
 (Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia)
1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
4. In ogni caso l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.
5. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.