LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo I
 Disciplina delle modalità di pesca
Art. 23
 (Disciplina della pesca sportiva)
1. L'esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all'articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:
a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;
b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;
c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;
d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;
e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma ai seguenti principi:
a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;
b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;
c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;
d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;
e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;
f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;
g) non è ammessa la pesca subacquea.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
5. Il regolamento individua altresì:
a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;
c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
Art. 24
 (Disciplina della pesca professionale)
1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.
3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la metà della larghezza del corso o specchio d'acqua, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci. Il regolamento può individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi e manufatti, nonché prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.
4. Il regolamento individua:
a) le specie che è obbligatorio trattenere;
b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;
c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;
d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
e) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
Art. 25
 (Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale)
1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.
3. È vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso.
4. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di:
a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attività di pesca;
b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato;
c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate.
6. Il provvedimento di cui al comma 4 è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 2, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 26
 (Calendari di pesca)
1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale.
2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
3. In conformità all'articolo 12, lo schema dei calendari è sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 non è soggetto al controllo di cui all'articolo 16.