LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO III
 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
Capo I
 Disciplina delle modalità di pesca
Art. 23
 (Disciplina della pesca sportiva)
1. L'esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all'articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:
a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;
b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;
c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;
d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;
e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma ai seguenti principi:
a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;
b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;
c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;
d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;
e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;
f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;
g) non è ammessa la pesca subacquea.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
5. Il regolamento individua altresì:
a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;
c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
Art. 24
 (Disciplina della pesca professionale)
1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.
3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la metà della larghezza del corso o specchio d'acqua, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci. Il regolamento può individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi e manufatti, nonché prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.
4. Il regolamento individua:
a) le specie che è obbligatorio trattenere;
b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;
c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;
d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
e) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
Art. 25
 (Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale)
1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.
3. È vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso.
4. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di:
a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attività di pesca;
b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato;
c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate.
6. Il provvedimento di cui al comma 4 è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 2, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 26
 (Calendari di pesca)
1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale.
2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
3. In conformità all'articolo 12, lo schema dei calendari è sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 non è soggetto al controllo di cui all'articolo 16.
Capo II
 Adempimenti per l'esercizio della pesca
Art. 27
 (Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)
1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:
a) per effettuare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;
b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.
(1)
2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:
a) a una giornata ripetibile per massimo dieci volte l'anno, anche non consecutive;
b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori sei volte l'anno, anche non consecutive.
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.
5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno previo pagamento del canone annuale.
6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:
a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;
b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;
c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;
d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;
e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
10. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;
d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;
f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.
11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;
b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;
c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva di cui ai commi 4 e 5.
(5)
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.
14 bis.  
( ABROGATO )
14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
6Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
7Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 28
 (Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)
1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua:
a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;
b) la durata dell'attività;
c) le specie ittiche oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva;
d) eventuali prescrizioni per la conservazione di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;
f) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.
Art. 29
 (Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:
a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del Codice civile , con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 , in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 153/2004 .
4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
6. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca professionale;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.
7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:
a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;
b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 30
 (Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura)
1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.
2. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, è rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.
3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.
Art. 31
 (Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia)
1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
4. In ogni caso l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.
5. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Capo III
 Adempimenti per lo svolgimento delle gare di pesca
Art. 32
 (Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca)
1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.
3. In caso di più domande presentate per Io stesso campo gara e per lo stesso giorno:
a) le domande per le gare a partecipazione libera hanno priorità rispetto le domande per le gare sociali;
b) le domande per le prove di qualificazione o finali di campionati hanno priorità sia rispetto le domande per le gare a partecipazione libera, sia rispetto a quelle per le gare sociali;
c) fra più domande presentate tutte per una prova di qualificazione o finale di campionato o tutte per una gara a partecipazione libera o tutte per una gara sociale, l'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
7. Il regolamento individua:
a) i campi gara fissi e occasionali;
b) per ciascun campo, le specie ittiche che è consentito immettere e catturare durante la gara e le relative taglie;
c) i periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi, anche differenziati per specie ittica;
d) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e dell'eventuale revoca, nonché per la modifica della data o del campo gara delle gare già autorizzate;
e) le modalità di svolgimento delle gare e le modalità di pesca da osservare in occasione delle medesime, ivi comprese le prescrizioni e le limitazioni necessarie ai fini della tutela della fauna ittica;
f) gli obblighi a carico dei soggetti organizzatori;
g) le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare.
Capo IV
 Disciplina delle immissioni
Art. 33
 (Immissioni a scopo di ripopolamento)
1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento può essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali.
3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilità di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.
Art. 34
 (Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero)
1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le specie e le quantità da rilasciare.
2. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
3. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non è possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari classificazione sanitaria o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.
4. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per scopi istituzionali di studio, ricerca, attività didattica e divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.
Art. 35
 (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 .
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:
a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 ;
b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 ;
d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;
e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;
f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.
Art. 36
 (Criteri e modalità per la realizzazione e l'autorizzazione delle immissioni)
1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f):
a) individua le specie che è possibile immettere a scopo di ripopolamento e pesca sportiva e le relative taglie o classi di età;
b) delimita le zone in cui non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva di cui all'articolo 35, comma 4, lettere da a) a e);
c) stabilisce i criteri generali per individuare le zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat di cui all'articolo 35, comma 4, lettera f), e delimita le zone medesime;
d) individua eventuali limitazioni alle immissioni in relazione ai periodi e ai contesti ambientali;
e) individua i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni da parte dell'ETPI.
2. Le immissioni sono realizzate dall'ETPI anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
Art. 37
 (Gestione degli impianti ittici regionali)
1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:
a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;
b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.
Capo V
 Tutela della fauna ittica
Art. 38
 (Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)
1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell' articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d)   ( ABROGATA )
(1)
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
4. Il parere di cui al comma 2 può contenere:
a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;
b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;
c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.
d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.
Note:
1Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 39
 (Obblighi ittiogenici)
1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche versano all'ETPI, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a titolo di obbligo ittiogenico un importo corrispondente al quattro per cento dell'importo del canone della concessione e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro.
2.1 Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittiogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittiogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.
2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023
3Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)
1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.
2. Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente:
a) viene prescritto il differimento delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica;
b) viene prescritto il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità;
c) viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo.
3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.
Art. 41
 (Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali)
1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire, in uno o più corsi o specchi d'acqua, le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è disposto il recupero della fauna ittica, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. Durante le attività di recupero della fauna ittica, ai sensi del comma 1, l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.