LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo II
 Forme di collaborazione
Art. 17
 (Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato)
1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.
2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 l'ETPI, nel rispetto della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto alla realizzazione dei seguenti servizi:
a) attività di salvaguardia della fauna ittica, con particolare riguardo agli interventi da realizzare in occasione di asciutte naturali o artificiali;
b) gestione degli impianti ittici regionali o degli impianti delle organizzazioni di volontariato per l'allevamento di fauna ittica da destinare alle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
c) realizzazione di immissioni a fini di pesca sportiva e ripopolamento e di immissioni di fauna ittica oggetto di recupero;
d) raccolta di dati e campioni per i monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e per la ricerca scientifica;
e) allestimento di attrezzature presso fiere e mostre;
f) attività didattico - divulgative;
g) affissione e manutenzione delle tabelle di delimitazione dei regimi di pesca di cui all'articolo 23, comma 6.
Art. 18
 (Altre forme di collaborazione con il volontariato)
1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 17, comma 3, l'ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore generale.
2. Agli operatori ittici volontari di cui al comma 1 vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1.
3. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori ittici volontari.
4. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'ETPI si avvale, in base a quanto previsto dagli articoli 42 e 43, di guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all' articolo 31 del regio decreto 1604/1931 .
4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2021