LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 3), dello Statuto speciale, e in conformità alla normativa europea e statale in materia di salvaguardia della biodiversità, con la presente legge disciplina la gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalità di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva tramite adeguati strumenti divulgativi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
Art. 2
 (Principi)
1. La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la gestione di tutte le acque interne avviene in maniera diretta da parte della Regione, senza delega delle relative funzioni a soggetti esterni;
b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 50 la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si può avvalere delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge;
c) la Regione riconosce e promuove il ruolo della vigilanza ittica volontaria anche quale strumento per sviluppare il senso civico verso l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche e degli ambienti acquatici;
d) le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne si fondano su criteri e strumenti unitari di programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un equilibrato rapporto fra le esigenze di conservazione della biodiversità delle specie ittiche, di tutela degli ambienti acquatici e il prelievo delle risorse ittiche;
e) la gestione privata a fini di pesca delle acque interne è consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.
Art. 3
 (Ambito territoriale di applicazione)
1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.
2. La presente legge non si applica nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all' articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli attrezzi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca professionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), se compatibili con i piani di gestione e le misure di conservazione.
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;
b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;
c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;
d) pesca professionale: l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:
1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;
2) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 );
3) nelle attività connesse di cui all' articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012 , purché non prevalenti rispetto a quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera;
e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;
g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;
h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;
k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;
l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;
m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;
n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;
o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;
p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo;
p bis) guida professionale di pesca: chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone promuovendo l'esercizio corretto dell'attività di pesca sportiva e favorendo la fruizione turistica del territorio regionale e che, per tale attività, risulta iscritto a una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all' articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.
(1)
Note:
1Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 5
 (Funzioni dell'Amministrazione regionale)
1. L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo;
c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche:
a) sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI;
c) è approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1;
d) è nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14;
e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
f) sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16;
g) sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.