LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 7
 (Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:
a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;
g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;
t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;
u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all' articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;
v) irroga, ai sensi dell' articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.