LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;
b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
c) l' articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12 , e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 );
d) l' articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 );
e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 , in materia di pesca nelle acque interne);
f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
j) l'articolo 24 e il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
k) i commi 4 e 5 dell' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l' articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
n) i commi 60 e 61 dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
o) i commi 20 e 21 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
p) l' articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
r) i commi 77, 78 e 79, dell' articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
s) l' articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
v) i commi 96 e 97 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 novembre 2015, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 31/2005 , alla legge regionale n. 43/1988 , alla legge regionale n. 32/1993 e alla legge regionale n. 13/2002 in materia di pesca);
x) l' articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
y) i commi 14 e 111 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 );
z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).