LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 49
 (Linee guida per la gestione della fauna ittica)
1. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.