1.
Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:
a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;
b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;
c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;
d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;
e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;
f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;
g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;
h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;
i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.
1Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 9, lettera f), L. R. 16/2021