LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 46
 (Altre sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
c) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera f);
2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;
3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;
d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:
1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettere c), d) ed e);
2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;
3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dai lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;
e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).
2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.
Note:
1Parole sostituite al numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al numero 1) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
3Parole sostituite al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera b), L. R. 6/2021