LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 45
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:
a) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera a);
2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;
4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4;
5) omessa annotazione delle catture sul documento di cui all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera b);
6) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 29, comma 5; la sanzione è dimezzata se l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento;
b) da 500 a 3.000 euro in caso di:
1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), e comma 2;
c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di esercizio della pesca professionale:
1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 1;
2) mediante attrezzi diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);
3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere d) ed e);
4) in assenza di licenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).
(1)
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere b) e c);
b) da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera b).
3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
Note:
1Parole sostituite al numero 6) della lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 4, L. R. 6/2021