LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 44
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:
a) da 60 euro a 240 euro in caso di:
1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d);
3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b);
5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;
6) violazione delle modalità di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f);
b) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;
2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4;
3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra - annuale che è stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b);
c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di:
1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 0);
2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32;
d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione:
1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);
2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7;
3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che è consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b);
3 bis) dell'obbligo di pagamento del canone di pesca sportiva di cui all'articolo 27, comma 1;
b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
3. La sanzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.
4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.
Note:
1Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 11, lettera c), L. R. 12/2018
2Numero 5) della lettera a) del comma 1 sostituito da art. 36, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
3Numero 1) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 36, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 3, lettera c), L. R. 6/2021
5Numero 3 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera g), L. R. 8/2022