LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;
b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;
c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;
d) pesca professionale: l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:
1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;
2) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 );
3) nelle attività connesse di cui all' articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012 , purché non prevalenti rispetto a quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera;
e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;
g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;
h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;
k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;
l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;
m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;
n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;
o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;
p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo;
p bis) guida professionale di pesca: chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone promuovendo l'esercizio corretto dell'attività di pesca sportiva e favorendo la fruizione turistica del territorio regionale e che, per tale attività, risulta iscritto a una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all' articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.
(1)
Note:
1Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.