LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 38
 (Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)
1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell' articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d)   ( ABROGATA )
(1)
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
4. Il parere di cui al comma 2 può contenere:
a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;
b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;
c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.
d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.
Note:
1Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019