LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 36
 (Criteri e modalità per la realizzazione e l'autorizzazione delle immissioni)
1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f):
a) individua le specie che è possibile immettere a scopo di ripopolamento e pesca sportiva e le relative taglie o classi di età;
b) delimita le zone in cui non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva di cui all'articolo 35, comma 4, lettere da a) a e);
c) stabilisce i criteri generali per individuare le zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat di cui all'articolo 35, comma 4, lettera f), e delimita le zone medesime;
d) individua eventuali limitazioni alle immissioni in relazione ai periodi e ai contesti ambientali;
e) individua i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni da parte dell'ETPI.
2. Le immissioni sono realizzate dall'ETPI anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.