LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 30
 (Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura)
1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.
2. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, è rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.
3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.