LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 3
 (Ambito territoriale di applicazione)
1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.
2. La presente legge non si applica nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all' articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli attrezzi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca professionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), se compatibili con i piani di gestione e le misure di conservazione.