LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 28
 (Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)
1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.
2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua:
a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;
b) la durata dell'attività;
c) le specie ittiche oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva;
d) eventuali prescrizioni per la conservazione di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;
f) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati.
4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.