LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 27
 (Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)
1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:
a) per effettuare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;
b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.
(1)
2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:
a) a una giornata ripetibile per massimo dieci volte l'anno, anche non consecutive;
b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori sei volte l'anno, anche non consecutive.
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.
5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno previo pagamento del canone annuale.
6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:
a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;
b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;
c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;
d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;
e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
10. Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;
d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);
e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;
f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.
11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;
b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;
c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva di cui ai commi 4 e 5.
(5)
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.
14 bis.  
( ABROGATO )
14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
6Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
7Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.