Art. 25
(Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale)
1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.
3. È vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso.
4.
Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di:
a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attività di pesca;
b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato;
c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate.
6. Il provvedimento di cui al comma 4 è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 2, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018