LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 23
 (Disciplina della pesca sportiva)
1. L'esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all'articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:
a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;
b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;
c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;
d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;
e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma ai seguenti principi:
a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;
b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;
c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;
d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;
e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;
f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;
g) non è ammessa la pesca subacquea.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
5. Il regolamento individua altresì:
a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;
c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.