LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 22
 (Programma delle immissioni)
1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.
2. Il programma in particolare:
a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;
b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;
c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.
3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.