LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 19
 (Piano di gestione ittica)
1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.
2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della biodiversità;
b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;
c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:
a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;
b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;
c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;
d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;
e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;
f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;
h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.
5. Il piano di gestione ittica:
a) è predisposto a cura dell'ETPI;
b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;
c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;
d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;
e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.
6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.
7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.