LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 18
 (Altre forme di collaborazione con il volontariato)
1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 17, comma 3, l'ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore generale.
2. Agli operatori ittici volontari di cui al comma 1 vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1.
3. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori ittici volontari.
4. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'ETPI si avvale, in base a quanto previsto dagli articoli 42 e 43, di guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all' articolo 31 del regio decreto 1604/1931 .
4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2021