LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 17
 (Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato)
1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.
2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 l'ETPI, nel rispetto della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto alla realizzazione dei seguenti servizi:
a) attività di salvaguardia della fauna ittica, con particolare riguardo agli interventi da realizzare in occasione di asciutte naturali o artificiali;
b) gestione degli impianti ittici regionali o degli impianti delle organizzazioni di volontariato per l'allevamento di fauna ittica da destinare alle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
c) realizzazione di immissioni a fini di pesca sportiva e ripopolamento e di immissioni di fauna ittica oggetto di recupero;
d) raccolta di dati e campioni per i monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e per la ricerca scientifica;
e) allestimento di attrezzature presso fiere e mostre;
f) attività didattico - divulgative;
g) affissione e manutenzione delle tabelle di delimitazione dei regimi di pesca di cui all'articolo 23, comma 6.