Art. 16
(Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1.
Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'
articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421
):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) il regolamento di funzionamento e gli atti generali concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
d) gli atti di disposizione di beni immobili;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
g) il programma delle immissioni di cui all'articolo 22.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.