Art. 14
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
3.
Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Collegio può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche.
6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.