Art. 14
(Revisore unico dei conti)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta, anche non consecutiva.
3.
Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Revisore unico dei conti può in qualsiasi momento chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Revisore unico dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di risorse ittiche.
6. Il trattamento economico spettante al Revisore unico dei conti e al Revisore supplente è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella deliberazione di nomina.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2024 continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.