LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 13
 (Modalità di funzionamento del Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.
2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato ittico si esprime attraverso pareri che, mettendo sinteticamente in evidenza le diverse posizioni emerse durante la discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica.
4. Il Comitato ittico può chiedere che gli atti su cui sono stati espressi indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica siano sottoposti al parere una seconda volta al fine di valutare le conseguenti integrazioni.
5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso di seconda lettura del medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere, è in facoltà del Direttore generale dell'ETPI o dell'Amministrazione regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.