Art. 13
(Modalità di funzionamento del Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.
2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato ittico si esprime attraverso pareri che, mettendo sinteticamente in evidenza le diverse posizioni emerse durante la discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica.
4. Il Comitato ittico può chiedere che gli atti su cui sono stati espressi indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica siano sottoposti al parere una seconda volta al fine di valutare le conseguenti integrazioni.
5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso di seconda lettura del medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere, è in facoltà del Direttore generale dell'ETPI o dell'Amministrazione regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.