LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2017
Materia:
330.01 - Istruzione

Art. 5
 (Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali)
1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
c) essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;
f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.
2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere posseduto alla data di avvio delle attività finanziate.