LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2017
Materia:
330.01 - Istruzione

Art. 2
 (Soggetti e benefici)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo.
2. I contributi di cui al comma 1, per le attività culturali e didattiche, possono essere utilizzati a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate incluso il canone d'affitto e l'importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attività, per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico.
3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge.
4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.
4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle università della terza età e della libera età, contributi in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, fatto salvo una minore percentuale di finanziamento in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 17, lettera a), L. R. 15/2020
2Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 17, lettera b), L. R. 15/2020