LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
310.06 - Problemi della famiglia

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.
2. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e attua interventi finalizzati ad accompagnare, in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un minore membro del medesimo gruppo classe.
Art. 2
 (Obiettivi)
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:
a) promuove e sostiene tutte le iniziative necessarie, atte alla predisposizione di percorsi a supporto e affiancamento delle istituzioni scolastiche;
b) promuove e sostiene forme di supporto dei gruppi classe colpiti da scomparsa, grave malattia o trauma di un proprio membro, anche mediante azioni volte al coinvolgimento delle famiglie;
c) promuove la raccolta ed elaborazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno dei minori scomparsi e delle fenomenologie criminali ad esso connesse;
d) favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno dei minori scomparsi, sui reati ad esso connessi e sui relativi fattori criminogeni;
e) promuove e diffonde la cultura del rispetto e della valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con il sistema scolastico e formativo.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore scomparso" si intende:
a) il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
b) il minore sottratto, contro la propria volontà, dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
c) il minore prematuramente deceduto.
2. Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore gravemente ammalato", si intende:
a) il minore che, a causa di grave patologia, è costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;
b) il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.
3. Ai fini della presente legge con il termine "trauma" si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.
Art. 4
 (Destinatari)
1. Ai sensi dell'articolo 1 i destinatari sono:
a) gli istituti scolastici;
b) i soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei requisiti ai fini dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale in materia.
Art. 5
 (Accordi con enti pubblici e soggetti terzi)
1. La Regione, coerentemente a quanto disposto dall' articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promuove e stipula accordi e intese con enti pubblici e soggetti ad essi equiparati, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, per realizzare iniziative e progetti volti a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei minori scomparsi.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione è autorizzata a promuovere e stipulare accordi, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con i soggetti del Terzo Settore, con specifiche competenze in campo pedagogico e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socio-assitenziali.
Art. 6
 (Istituzione e gestione del fondo)
1. Per il raggiungimento di quanto indicato all'articolo 1, comma 2, la Regione istituisce il "Fondo per interventi di supporto all'interno delle istituzioni scolastiche", di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo possono accedere, tramite domanda, tutte le istituzioni scolastiche e formative, così come indicato all'articolo 4, che dovessero trovarsi ad affrontare un caso di scomparsa di minore, di grave malattia o trauma dello stesso, così come definito dall'articolo 3.
3. Il Fondo può finanziare interventi progettuali delle istituzioni scolastiche di supporto, anche da parte di professionisti esterni con competenze specifiche pedagogiche e che operino in collaborazione con i consultori e i servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socioassistenziali, finalizzati ad accompagnare il gruppo classe nell'affrontare la momentanea situazione di difficoltà espressa al comma 2.
4. La Regione è autorizzata a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3 nella misura massima di 5.000 euro a progetto.
Art. 7
 (Attività in collaborazione con la polizia locale)
1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione stipula accordi e intese e valorizza l'attività con la polizia amministrativa locale.
Art. 8
 (Regolamento di attuazione)
1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.
2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.
Art. 10
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2018 e 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/Capitolo di nuova istituzione).
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5166).
Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.