LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
310.06 - Problemi della famiglia

Art. 9
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.
2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.