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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/2017
Materia:
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
 (Principi)
1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello socio-economico e culturale imperniato su comunità locali e improntato a principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni comuni e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.
Art. 2
 (Finalità)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia:
a) promuove, attraverso le misure di sostegno previste dal capo III, le attività e le pratiche di filiera di economia solidale e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche;
b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto all'articolo 6.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Comunità dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente;
b) Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunità dell'economia solidale della regione;
c) beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;
d) impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;
e) filiera di economia solidale: sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;
f) patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;
g) buone pratiche di economia solidale: attività poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:
1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;
2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non compatibili con la limitatezza delle risorse;
3) la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli a una vita autonoma e dignitosa;
4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli;
5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.
2. Concorrono alla costituzione delle filiere:
a) le pratiche di autoproduzione e consumo;
b) le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarietà, del dono e senza l'intermediazione del denaro o di altre forme di contabilizzazione del valore dei beni e servizi offerti o scambiati;
c) le attività di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti.
3. Le filiere dell'economia solidale, in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni essenziali di una comunità secondo una logica sistemica, vanno distinte dai settori merceologici dell'economia di mercato e sono prioritariamente le seguenti:
a) filiera dell'alimentazione;
b) filiera dell'abitare;
c) filiera del vestire;
d) filiera dei servizi di comunità.
4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o per altri impedimenti oggettivi, disporre dell'intero paniere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque rispettosi dei principi dell'economia solidale. I patti sono stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del comma 1 che intervengono nella formazione della filiera o di un suo segmento.
5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l'allegato A della presente legge.
6. Per un'elencazione dettagliata di buone pratiche si rinvia all'allegato B della presente legge.