LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 8
 (Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione, anche per il tramite delle sezioni regionali, di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso.
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.