LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 7
 (Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all'approvazione dell'Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia, di seguito Programma, per l'anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare.
2. In particolare, il Programma indica i seguenti interventi e attività:
a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche;
b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;
c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;
d) attività di formazione e aggiornamento dell'"Elenco";
e)
manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'" Elenco ";

f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;
h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione.
(1)
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, approva il Programma entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione del medesimo da parte del CAI FVG.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 47, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.