LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2017, n. 36

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/11/2017
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
340.01 - Sport
340.03 - Soccorso alpino e speleologico

Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito "CAI FVG", quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in conformità alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano).
2. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce, inoltre, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.