LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO III
 AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI
Capo I
 Controlli e ispezioni
Art. 30
 (Controlli e ispezioni)
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione unica, nonché il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e sulle condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, sono svolti dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che, a tal fine, può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni.
2. Il personale di cui al comma 1 ispeziona, in qualsiasi momento, l'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il titolare dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, il responsabile della gestione dell'impianto e il personale dell'impresa autorizzata hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera e), L. R. 44/2017
Capo II
 Sanzioni
Art. 31
 (Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 .
2. L'omessa comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.