LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo II
 Adempimenti connessi all'autorizzazione unica
Art. 25
 (Oneri per le attività istruttorie e di controllo)
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):
a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7;
b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;
c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
d) le tariffe relative allo svolgimento delle prestazioni, delle ispezioni e dei controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
e) gli oneri per le ispezioni, per le prestazioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , previsti dall' articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)).
e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 .
1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 6/2019
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 26
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 8, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche, la Regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
7. Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 , almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la garanzia finanziaria prestata con le modalità di cui al comma 2. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio della singola campagna di attività dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 6/2019
Art. 27
 (Indennizzo ai Comuni)
1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:
a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che utilizzano rifiuti per produrre ammendante compostato misto;
c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che effettuano la digestione anaerobica di rifiuti.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
3Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
5Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
6Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
Art. 28
 (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.
Art. 29
 (Responsabile della gestione dell'impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Il responsabile della gestione dell'impianto è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.