LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO II
 AUTORIZZAZIONE UNICA
Capo I
 Disciplina dell'autorizzazione unica
Art. 17
 (Presentazione delle domande)
1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:
a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);
f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;
g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.
2. Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).
2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 6/2019
Art. 18
 (Procedimento autorizzatorio)
1. L'istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 .
2. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Art. 19
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.
2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;
b) la localizzazione dell'impianto;
c) i requisiti tecnici dell'impianto riferiti:
1) alla compatibilità del sito;
2) alle attrezzature utilizzate;
3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;
4) alla conformità al progetto approvato;
d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
e) le unità impiantistiche che costituiscono l'impianto;
f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;
g) le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e degli interventi a essa successivi;
i) le garanzie finanziarie;
j) la data di scadenza dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell' articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 , il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.
Art. 20
 (Autorizzazione delle varianti)
1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Ai fini della presente legge le varianti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi dell' articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 , sono valutate in base all' articolo 5, comma 1, lettera l bis), del decreto legislativo 152/2006 , nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 21
 (Rinnovo dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.
3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.
4. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), possono presentare, con le modalità di cui all'articolo 26, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata degli atti di cui all' articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 , resa alle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e attestante la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.
Art. 22
 (Sospensione dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi:
a) nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione stessa;
b) mancata nomina del collaudatore;
c) esecuzione di varianti all'impianto in assenza di autorizzazione;
d) omessa presentazione del certificato di collaudo o esito negativo del collaudo;
e) trasferimento a terzi dell'autorizzazione unica in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
f) situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto;
g) non ottemperanza per più di una volta dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 23
 (Decadenza dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;
b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica;
c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione;
d) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
e) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
f) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante ai sensi dell'articolo 28, comma 6.
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Art. 24
 (Revoca dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica dovuta a cause di forza maggiore;
b) irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore;
c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione unica e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La revoca dell'autorizzazione unica comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Capo II
 Adempimenti connessi all'autorizzazione unica
Art. 25
 (Oneri per le attività istruttorie e di controllo)
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):
a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7;
b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;
c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
d) le tariffe relative allo svolgimento delle prestazioni, delle ispezioni e dei controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
e) gli oneri per le ispezioni, per le prestazioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , previsti dall' articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)).
e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 .
1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 6/2019
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 26
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 8, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche, la Regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
7. Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 , almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la garanzia finanziaria prestata con le modalità di cui al comma 2. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio della singola campagna di attività dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 6/2019
Art. 27
 (Indennizzo ai Comuni)
1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:
a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che utilizzano rifiuti per produrre ammendante compostato misto;
c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 , che effettuano la digestione anaerobica di rifiuti.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
3Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
5Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
6Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
Art. 28
 (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.
Art. 29
 (Responsabile della gestione dell'impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Il responsabile della gestione dell'impianto è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.