LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo II
 Attribuzione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006 , comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;
h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 );
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all' articolo 194 del decreto legislativo 152/2006 ;
j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 ;
k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;
l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;
m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";
n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;
o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;
p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.
q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.
3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Lettera q bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis);
b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:
a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 .
(2)
4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:
a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).
5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 11
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006 :
a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;
a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;
b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell' articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , così come introdotto dall' articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 );
d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;
f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);
h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).
2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
4. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5/2016 , come modificato dall'articolo 35, comma 1.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 7 bis, L. R. 5/2016
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 4/2023