LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I
 SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
 Principi e disposizioni generali
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendone la riduzione della produzione e assicurando le più alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini.
2. La Regione impronta le azioni di cui alla presente legge ai principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in materia di promozione di misure di green economy contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
3. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.
4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione per l'ambiente, le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo principi di razionalità, di economicità e di prossimità agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione.
6. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all' articolo 5, comma 1, lettera l ter), del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 2
 (Finalità)
1. Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall' articolo 179 del decreto legislativo 152/2006 , la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:
a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;
f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.
2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
Art. 3
 (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio)
1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche.
3. Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali della regione coprono il proprio fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, con le modalità di cui all' articolo 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006 , e in conformità al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla Regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.
5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e per quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 (Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture), l'obbligo di adottare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi previsti per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di forniture di carta in risme e carta grafica, si applica almeno alle seguenti percentuali del valore a base d'asta, con decorrenza dalle date indicate:
a) l'80 per cento dall'1 gennaio 2018;
b) il 90 per cento dall'1 gennaio 2019;
c) il 100 per cento dall'1 gennaio 2020.
7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), prevedono meccanismi di premialità a beneficio delle imprese che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità e azioni di tipo complesso, in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
8. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
9. La Regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.
10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la Regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.
11. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani la Regione promuove l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione e la migliore qualità delle frazioni riciclabili, assumendo quali obiettivi da conseguire entro il 2024:
a) la raccolta differenziata al 70 per cento;
b) il 70 per cento di preparazione per il riutilizzo di beni e di riciclaggio di materia rispetto al rifiuto prodotto dalle frazioni costituite da carta, plastica, vetro e metalli;
c) la riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani del 20 per cento rispetto alla produzione del 2015.
12. La Regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
14. La Regione promuove l'adesione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alla sperimentazione prevista per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare di cui all' articolo 219 bis del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 4
 (Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)
1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:
a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;
b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione;
c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;
d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;
e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
h) l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.
5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.
6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.
7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.
8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 11 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'eventuale rideterminazione di tali obiettivi anche a modifica delle percentuali previste dall'articolo 3.
Art. 5
 (Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici)
1. La Regione al fine di prevenire la produzione di rifiuti e limitare gli sprechi riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza da parte degli enti donatori regionali come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 166/2016 , finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici.
2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 mira a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 166/2016 .
3. La Regione promuove la costituzione di una "Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico", allo scopo di coordinare e incentivare le attività di tutti i soggetti che vi partecipano, compresa l'attività di controllo in collaborazione con le Aziende di assistenza sanitaria, e di garantire l'utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche attraverso la loro tracciabilità nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 16 della legge 166/2016 .
4. Con regolamento regionale predisposto dalla Direzione competente in materia di ambiente di concerto con le direzioni competenti in materia di salute e di attività produttive sono stabiliti la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete, nonché le misure di sostegno agli enti donatori regionali di cui al comma 1.
5. Al fine di promuovere e agevolare le attività della Rete regionale, la Regione promuove lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni o piattaforme web finalizzate a favorire l'incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatori, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività svolte.
6. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e affinché gli operatori della ristorazione si dotino di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
7. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti dalla stessa controllati e dagli enti locali anche in forma associata, sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.
8. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
9. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse e che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 60, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Attività di informazione sui rifiuti)
1. La Regione, i Comuni e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge, sono tenuti, in attuazione del principio della trasparenza, alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni in ordine alla pianificazione e alla programmazione di settore, nonché alle conseguenti strategie operative.
2. La Regione, al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità delle informazioni in coerenza con la pianificazione regionale di settore:
a) promuove la comunicazione coordinata sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi;
b) coordina le iniziative degli enti pubblici volte a incoraggiare la prevenzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.
Art. 7
 (Rapporti istituzionali)
1. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con altre Regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti.
2. L'Amministrazione regionale può promuovere rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per la rilevazione e l'analisi delle problematiche di carattere scientifico inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.
3. L'Amministrazione regionale ai fini dell'attuazione del modello di economia circolare, di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall' articolo 2135 del codice civile , stipula accordi con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall' articolo 206 del decreto legislativo 152/2006 .
Art. 8
 (Sistemi informativi regionali dei rifiuti)
1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l' articolo 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall'applicativo "Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)", dall'applicativo "Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)" e dall'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)".
2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica anche mediante sistemi di interconnessione:
1) delle domande di autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 ;
2) delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 ;
3) delle domande di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
4) delle domande di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all' articolo 211 del decreto legislativo 152/2006 ;
5) delle comunicazioni relative alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 ;
6) delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
7) delle domande di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
8) delle domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 20;
9) delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 21;
b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) di supporto alla Regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;
f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.
3. L'applicativo O.R.So., gestito dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), costituisce strumento di:
a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani;
b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati sul territorio regionale;
c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
5. Ai fini del rilevamento statistico la Regione, anche attraverso la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, cura annualmente, tramite il S.I.R.R. e l'applicativo O.R.So., la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:
a) quantità dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
b) origine e destinazione dei rifiuti prodotti e immessi sul territorio regionale;
c) modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
d) composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
e) quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo;
f) quantità dei rifiuti riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché da ciascuna delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, metalli;
g) quantità dei rifiuti conferiti per il compostaggio di comunità, quantitativi del compost e degli scarti prodotti, nonché del compost che non rispetta le caratteristiche per il suo utilizzo;
h) numero di utenze che effettuano l'autocompostaggio;
i) azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti avviate sui territori comunali;
j) costi di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
k) costi di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti;
l) elementi e contenuti delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli impianti;
m) altre informazioni di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali.
6. Il Me.L.Am. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica, anche mediante sistemi di interconnessione, delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto durante le attività di bonifica, ai sensi dell' articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
b) di supporto alla pianificazione e programmazione regionali in materia di rifiuti contenenti amianto.
7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.
Capo II
 Attribuzione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006 , comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;
h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 );
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all' articolo 194 del decreto legislativo 152/2006 ;
j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 ;
k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;
l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;
m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";
n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;
o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;
p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.
q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, in conformità ai principi dell' articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.
3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Lettera q bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis);
b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:
a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 .
(2)
4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:
a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).
5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 11
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006 :
a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;
a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;
b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell' articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , così come introdotto dall' articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 );
d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;
f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);
h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).
2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
4. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5/2016 , come modificato dall'articolo 35, comma 1.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 7 bis, L. R. 5/2016
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 4/2023
Capo III
 Pianificazione regionale
Art. 12
 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.
3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni autonome:
a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
g) Piano regionale amianto;
h) metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
i) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
j) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;
k) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
l) linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.
(1)
4. Il Piano, in conformità all' articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 , prevede:
a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurne la movimentazione;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all' articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006 , di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 ;
i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 ;
j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016 , dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all' articolo 13 della legge regionale 5/2016 , nonché i criteri per il controllo e la verifica dello stato di attuazione del medesimo;
l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
Art. 13
 (Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, o delle sezioni autonome del Piano di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.
2. Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , è adottato dalla Giunta regionale.
3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 , adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.
5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio triennale e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.
6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006 , previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 6/2019
Art. 14
 (Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti)
1. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l'adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell'economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse;
b) campagne informative rivolte agli industriali, agli operatori della distribuzione commerciale, agli artigiani e agli agricoltori, mirate a promuovere la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi non riutilizzabili;
c) aumento della durata del ciclo di vita dei beni anche mediante la realizzazione di centri di riuso e di preparazione al riutilizzo;
d) sperimentazione, adozione, diffusione e promozione, nelle attività degli uffici pubblici e privati, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'uso di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo;
e) promozione e incentivazione dell'uso di prodotti in materiale riciclato da parte degli enti pubblici, delle imprese, degli istituti scolastici e della popolazione in generale;
f) diffusione di misure volte a ridurre lo spreco di alimenti e di farmaci mediante l'attuazione di campagne di comunicazione sulle corrette modalità di conservazione e donazione dei prodotti, nonché attraverso la promozione di accordi o protocolli d'intesa tra operatori del settore alimentare e farmaceutico, soggetti donatari, Aziende del servizio sanitario regionale, enti pubblici coinvolti a vario titolo, ai sensi della legge 166/2016 ;
g) divulgazione, promozione e informazione, relative al corretto utilizzo della pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
h) promozione dell'utilizzo dell'acqua pubblica;
i) diffusione della progettazione ecosostenibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
j) promozione degli eventi ecosostenibili;
k) riduzione dello spreco delle risorse anche mediante l'utilizzo degli scarti dei processi produttivi come sottoprodotti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);
l)   ( ABROGATA )
m) ogni ulteriore azione volta al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.
(1)
Note:
1Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 2, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)
1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:
a) dei progetti di nuovi impianti;
b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:
1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;
2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;
3) l'aumento della potenzialità annuale autorizzata dell'impianto superiore al 20 per cento, per la prima variante; per le varianti successive è valutata per ogni variante che comporti aumento della potenzialità annuale autorizzata;
3 bis) l'ampliamento di superficie di un impianto esistente.
3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.
4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione. Qualora l'area sia vincolata da punti di captazione non utilizzati, dovrà essere documentato il mancato utilizzo.
5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.
6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui al comma 3 nel rispetto dei Criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g). La deroga ai vincoli di cui al comma 3 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.
7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui al comma 3 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g).
7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale.
7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
2Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 7 bis da art. 155, comma 1, L. R. 6/2021
4Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 4, comma 51, lettera a), L. R. 13/2022
5Numero 3 bis) della lettera b) del comma 2 aggiunto da art. 4, comma 51, lettera b), L. R. 13/2022
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 51, lettera c), L. R. 13/2022
7Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 51, lettera d), L. R. 13/2022
8Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 51, lettera e), L. R. 13/2022
9Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 51, lettera f), L. R. 13/2022
10Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 51, lettera g), L. R. 13/2022
Art. 16
 (Piano regionale amianto)
1. Il Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività:
a) completamento della mappatura dell'amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;
b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenziata dei relativi impianti che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi;
c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b) in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e privati;
d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;
e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;
f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell'Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.
2. L'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attuata da parte degli operatori del settore, delle imprese, dei Comuni, di ARPA, delle Aziende del servizio sanitario regionale, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. Ai fini dell'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti pubblici e privati ne danno comunicazione alle Aziende del servizio sanitario regionale competenti per territorio o ad ARPA, che inseriscono i relativi dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
4. Le Aziende del Servizio sanitario regionale inseriscono nell'applicativo A.R.Am., i dati acquisiti nel registro di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).