LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici)
1. La Regione al fine di prevenire la produzione di rifiuti e limitare gli sprechi riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza da parte degli enti donatori regionali come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 166/2016 , finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici.
2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 mira a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 166/2016 .
3. La Regione promuove la costituzione di una "Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico", allo scopo di coordinare e incentivare le attività di tutti i soggetti che vi partecipano, compresa l'attività di controllo in collaborazione con le Aziende di assistenza sanitaria, e di garantire l'utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche attraverso la loro tracciabilità nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 16 della legge 166/2016 .
4. Con regolamento regionale predisposto dalla Direzione competente in materia di ambiente di concerto con le direzioni competenti in materia di salute e di attività produttive sono stabiliti la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete, nonché le misure di sostegno agli enti donatori regionali di cui al comma 1.
5. Al fine di promuovere e agevolare le attività della Rete regionale, la Regione promuove lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni o piattaforme web finalizzate a favorire l'incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatori, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività svolte.
6. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e affinché gli operatori della ristorazione si dotino di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
7. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti dalla stessa controllati e dagli enti locali anche in forma associata, sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.
8. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
9. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse e che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 60, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.