LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

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Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell'articolo 5, comma 1, lettera l);
b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti);
g) l' articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente "Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l'anno 1990". Proroga del termine fissato dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 );
h) la legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 (Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
i) l' articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);
j) la legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23);
k) l' articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) gli articoli 78 e 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
m) gli articoli 37, 38 e 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);
n) la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);
o) l' articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 );
p) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto);
q) l' articolo 15 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
r) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);
s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
t) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
u) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
v) il comma 53 dell'articolo 3 e il comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
w) l' articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 , recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);
x) i commi 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 36 dell' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
y) i commi 3 e 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
z) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
aa) i commi 2, 3, 4, 10, 11 e 12 dell' articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
cc) i commi 11, 11 bis, 11 ter, 12 e 15 dell' articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);
dd) gli articoli 11 e 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
ee) la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 15/2005 - Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 );
ff) gli articoli 53 e 56 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
gg) i commi 31 e 32 dell' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
ii) gli articoli 135 e 136 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
jj) i commi 53 e 54 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
kk) l' articolo 185 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ll) l' articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali).