LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 5/1997 )
1. Alla legge 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole << ai rifiuti solidi di cui all' articolo 2 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 , compresi i fanghi palabili >> sono sostituite dalle seguenti: << ai rifiuti di cui all' articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

b)
l'articolo 3 è abrogato;

c)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

3)
al comma 3 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti >>;

e)
l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << delle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.>>;

3)
al comma 5 le parole << Provincia competente >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

4)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dal gettito derivante dall'applicazione del tributo >>;

2)
il comma 4 è abrogato;

h)
gli articoli 12 e 13 sono abrogati.