LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 16
 (Piano regionale amianto)
1. Il Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività:
a) completamento della mappatura dell'amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;
b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenziata dei relativi impianti che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi;
c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b) in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e privati;
d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;
e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;
f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell'Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.
2. L'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attuata da parte degli operatori del settore, delle imprese, dei Comuni, di ARPA, delle Aziende del servizio sanitario regionale, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. Ai fini dell'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti pubblici e privati ne danno comunicazione alle Aziende del servizio sanitario regionale competenti per territorio o ad ARPA, che inseriscono i relativi dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
4. Le Aziende del Servizio sanitario regionale inseriscono nell'applicativo A.R.Am., i dati acquisiti nel registro di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).