LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
 (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)
1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:
a) dei progetti di nuovi impianti;
b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:
1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;
2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;
3) l'aumento della potenzialità annuale autorizzata dell'impianto superiore al 20 per cento, per la prima variante; per le varianti successive è valutata per ogni variante che comporti aumento della potenzialità annuale autorizzata;
3 bis) l'ampliamento di superficie di un impianto esistente.
3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.
4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione. Qualora l'area sia vincolata da punti di captazione non utilizzati, dovrà essere documentato il mancato utilizzo.
5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.
6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui al comma 3 nel rispetto dei Criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g). La deroga ai vincoli di cui al comma 3 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.
7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui al comma 3 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g).
7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale.
7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
2Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 7 bis da art. 155, comma 1, L. R. 6/2021
4Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 4, comma 51, lettera a), L. R. 13/2022
5Numero 3 bis) della lettera b) del comma 2 aggiunto da art. 4, comma 51, lettera b), L. R. 13/2022
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 51, lettera c), L. R. 13/2022
7Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 51, lettera d), L. R. 13/2022
8Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 51, lettera e), L. R. 13/2022
9Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 51, lettera f), L. R. 13/2022
10Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 51, lettera g), L. R. 13/2022