LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Art. 7
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo ludico regionale e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul territorio regionale e delle politiche di promozione del gioco attuate dalla Giunta regionale;
b) una descrizione degli interventi attuati in regione attraverso il coordinamento degli enti locali e delle associazioni ludiche coinvolte, anche con riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco;
c) la tipologia delle iniziative, il numero degli interventi ammessi a finanziamento e l'entità dei contributi erogati dalla Regione per promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio.
3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.