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Leggi regionali

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Art. 5
 (Bando)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'articolo 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.
2. Con bando regionale, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati:
a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, in relazione alla definizione delle priorità ed eventuali criteri di preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale nonché gli importi del contributo regionale per classe demografica di appartenenza ai sensi del comma 3;
b) le spese ammissibili, nonché le modalità e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari.
(1)
3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, è determinata in relazione alle seguenti classi demografiche, con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
b) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;
c) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;
d) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;
e) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.
(2)
4. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa.
5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 124, lettera a), L. R. 45/2017
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 124, lettera b), L. R. 45/2017