LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Art. 4
 (Soggetti beneficiari)
1. Possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attività e le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1 possono essere attuate in convenzione e collaborazione con altri soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro e con le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale.