LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Art. 3
 (Tavolo ludico regionale)
1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'articolo 5;
b) redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'articolo 5.
2. Il Tavolo è composto da:
a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali;
b) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
c) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato.
3. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 125, L. R. 45/2017